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Il processo al polo chimico di Spinetta Marengo. L’arringa di Domenico Pulitanò

Il 10 novembre 2014 il Prof. Pulitanò conclude la propria arringa nel processo di primo grado al Polo chimico di Spinetta Marengo davanti alla Corte d’Assise d’Alessandria.

Il processo nasce a maggio del 2008, quando l’Arpa segnala alla Procura di Alessandria di aver rinvenuto nelle acque di falda sottostanti un ex zuccherificio sito a 2 km dal sito industriale la presenza di sostanze inquinanti verosimilmente riconducibili alle attività produttive del polo chimico. Gli imputati sono gli amministratori delegati e l’alta dirigenza di due società, Ausimont e Solvay, che nel tempo si sono succedute nella gestione dello stabilimento di Spinetta Marengo.

L’imputazione formulata dal PM si compone di due diversi capi. Al primo, il PM sostiene che l’acqua della falda sottostante lo stabilimento di Spinetta Marengo, e le aree limitrofe sia avvelenata dalla presenza di varie sostanze chimiche, in particolare cromo esavalente e clorurati. La contaminazione di tale falda avrebbe rappresentato un pericolo per le persone, in quanto – sempre secondo il PM – dalla falda sottostante l’area interna ed esterna al sito industriale sarebbe stata, nel tempo, attinta e distribuita acqua per uso potabile ai lavoratori del sito e per uso domestico e agricolo ad alcuni abitanti della zona di Spinetta Marengo, nonché attinta acqua dallo stesso acquedotto che rifornisce la città di Alessandria.

In particolare, il PM accusa tutti gli imputati di aver consapevolmente contribuito all’avvelenamento dell’acqua della falda, innanzitutto, omettendo di effettuare la manutenzione degli impianti, dunque omettendo di eliminare le perdite di acqua che avrebbero determinato un innalzamento della falda sotterranea e il conseguente dilavamento dei terreni contaminati dalle discariche; in secondo luogo, omettendo di comunicare agli enti competenti la presenza, sul sito, di discariche abusive contenenti rifiuti tossico nocivi e la contaminazione della falda sotterranea; in terzo luogo, omettendo di realizzare opere atte a confinare, eliminare o quanto meno ridurre l’inquinamento della falda; infine, continuando a somministrare a lavoratori e cittadini acqua avvelenata.

Per tali fatti, il PM contesta, al primo capo di imputazione, a tutti gli imputati la commissione del delitto di avvelenamento doloso (art. 439 c.p.).

Al secondo capo di imputazione, il PM accusa gli imputati di aver vanificato il procedimento per la bonifica dell’area industriale di Spinetta Marengo, in corso davanti alla CdS. Secondo il PM, infatti, gli imputati avrebbero volontariamente omesso di informare gli enti della Conferenza dei Servizi dell’esistenza di un anomalo innalzamento dei livelli della falda sotterranea (cd. ‘alto piezometrico’); dell’esistenza di discariche contenenti rifiuti pericolosi; della contaminazione degli strati più profondi della falda sotterranea.

Per tali fatti, il PM contesta a tutti gli imputati la commissione della contravvenzione di omessa bonifica (art. 257 D.lgs. 152/06).

L’eccezionale interesse di questo processo per gli osservatori del diritto penale deriva essenzialmente dalla inusuale gravità dell’imputazione elevata a carico dei responsabili dell’attività produttiva svolta nello stabilimento di Spinetta Marengo, accusati tra l’altro del delitto di avvelenamento doloso di acque (art. 439 c.p.): un delitto procedibile avanti alla Corte d’Assise, appunto, che comporta – nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, dal fatto non derivi la morte di alcuno – la reclusione da quindici a ventiquattro anni.

Di particolare interesse appare conseguentemente il discorso difensivo proposto dal collega Pulitanò (difesa De Laguiche), che in calce si riporta nella sua interezza.

Il 14 dicembre 2015, la Corte d’Assise, al termine di una lunga camera di consiglio, ha dato lettura del dispositivo della sentenza con cui ha riconosciuto la penale responsabilità degli imputati Boncoraglio, Guarracino, Carimati e Canti per disastro colposo, così riqualificando l’imputazione originaria di avvelenamento doloso; in relazione alla medesima condotta di disastro, ha invece assolto gli imputati Cogliati, De Laguiche e Joris (per non aver commesso il fatto) e l’imputato Tommasi (per essere il reato estinto a seguito di prescrizione). La Corte ha inoltre riconosciuto l’insussistenza del reato di omessa bonifica e ha conseguentemente prosciolto tutti gli imputati dalla relativa imputazione. Infine, la Corte ha condannato gli imputati Boncoraglio, Guarracino, Carimati e Canti, in solido tra loro e (gli ultimi tre) anche con il responsabile civile Solvay Specialty Polymers Italy s.p.a., al risarcimento del danno in favore di alcune parti civili costituite.

Per gli ulteriori sviluppi processuali e per un quadro completo dei momenti processuali più salienti (con relativi verbali) del primo grado di giudizio, si rimanda a quanto riportato da Diritto Penale Contemporaneo.

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